IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" (A.N.P.A.), ed in particolare l'art. 1-ter, comma 4, che prevede l'adozione dello statuto dell'A.N.P.A. stessa; Sentite le competenti Commissioni parlamentari 8a della Camera dei deputati e 13a del Senato, che hanno espresso parere favorevole sullo schema di statuto, la prima con l'ulteriore raccomandazione di esaminare l'opportunita' di prevedere nello statuto il potere di revoca del presidente da parte del consiglio di amministrazione che lo ha eletto; Ritenuto peraltro, che la detta raccomandazione non puo' trovare attuazione poiche' il consiglio di amministrazione dell'A.N.P.A. e' composto, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, lettera a) della citata legge n. 61 del 1994, di soli tre membri, ed e' necessario assicurare continuita' all'azione amministrativa; Su proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: E' approvato il seguente statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.). Art. 1. Sede, personalita' giuridica, vigilanza 1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.) negli articoli seguenti indicata con la sola denominazione di "Agenzia" - ha sede in Roma, ha personalita' giuridica ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.