IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il  decreto-legge  4  dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1994,   n.   61,   recante
"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente"
(A.N.P.A.),  ed  in  particolare  l'art.  1-ter, comma 4, che prevede
l'adozione dello statuto dell'A.N.P.A. stessa;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari 8a della Camera  dei
deputati e 13a del Senato, che hanno espresso parere favorevole sullo
schema  di  statuto,  la  prima  con  l'ulteriore  raccomandazione di
esaminare l'opportunita' di prevedere  nello  statuto  il  potere  di
revoca  del  presidente da parte del consiglio di amministrazione che
lo ha eletto;
  Ritenuto peraltro, che la detta raccomandazione  non  puo'  trovare
attuazione  poiche'  il consiglio di amministrazione dell'A.N.P.A. e'
composto, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, lettera a) della  citata
legge n. 61 del 1994, di soli tre membri, ed e' necessario assicurare
continuita' all'azione amministrativa;
  Su proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
  E'  approvato  il  seguente  statuto  dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (A.N.P.A.).
                               Art. 1.
               Sede, personalita' giuridica, vigilanza
  1. L'Agenzia nazionale per la protezione  dell'ambiente  (A.N.P.A.)
negli  articoli  seguenti  indicata  con  la  sola  denominazione  di
"Agenzia" - ha sede in Roma, ha personalita' giuridica  ed  e'  posta
sotto  la vigilanza del Ministero dell'ambiente, ai sensi della legge
21 gennaio 1994, n. 61.